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Politica Redazione 02 ottobre 2019 23:11 Circa 6 minuti per leggerlo stampa
MARIGLIANO - La multa per scadenza del grattino senza limiti d' orario non va applicata. L'opposizione porta all'attenzione della conferenza dei capigruppo la questione per farla affrontare in Consiglio comunale. Basta sanzioni illegittime.
Sotto accusa gli atti amministrativi con cui veniva disposta l’applicazione della procedura sanzionatoria ai sensi dell’art. 7 del codice della strada non solo per mancanza dello scontrino di pagamento della tariffa oraria, ma anche per la mancata esposizione dello stesso e per la sosta protratta oltre l’orario di scadenza dello scontrino.
Stando alle rimostranze, la multa per scadenza del grattino non va pagata nelle aree dove non vi sono limitazioni temporali. La minoranza con portavoce Filomena Iovine chiarisce che l’Amministrazione comunale può richiedere la regolarizzazione con il pagamento dell’integrazione della tariffa per il tempo scaduto e al massimo applicare una penale prevista da apposito regolamento comunale.
il Ministero dell’Interno già nel 2007 aveva confermato la nullità della multe per i grattini scaduti. In particolare, nel parere, si ammetteva che l’unico caso in cui la legge prevede la multa per mancato rinnovo del ticket è quello in cui la sosta avvenga in aree ove il parcheggio è possibile solo per un periodo di tempo limitato; al contrario, per tutti gli altri spazi (la totalità delle aree del comune di Marigliano) ove è possibile lasciare l’auto anche tutto il giorno – sempre dietro pagamento del ticket – non vi è alcuna regolamentazione normativa.
il Ministero dei Trasporti, nella nota del 12 maggio 2015, disse che la lacuna del codice della strada poteva essere colmata a livello locale.
Il consigliere Mena Iovine chiarisce che con 2 distinti pareri rilasciati rispettivamente il 22 marzo 2010 e il 5 luglio 2011 il Ministero ha chiarito che nelle aree a pagamento senza limiti orari di sosta la mancata esposizione del ticket comporta la sanzione di 41 euro, prevista dall’art. 7/14° cds. In queste aree, prosegue il ministero dei trasporti, se il contrassegno viene regolarmente esposto ma la sosta si prolunga oltre al periodo consentito non scatterà alcuna multa stradale ma solo una procedura di recupero delle somme non corrisposte (stabilite da un apposito regolamento comunale ai sensi dell’art. 17/132° della legge n. 127/1997).
Questo il regolamento proposto da Filomena Iovine:
GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGIO E SOSTA A PAGAMENTO
SANZIONI
Art. 1
1. In caso di sosta effettuata nelle aree disciplinate dal presente Regolamento omettendo il pagamento della tariffa prescritta è applicata la sanzione prevista dall’art. 157, c. 8 C.d.S. Tale sanzione si applica anche nei casi di mancata “regolarizzazione” come previsto ai punti a. e b. del successivo comma 3 del presente articolo.
2. In tutte le aree a pagamento nelle quali la sosta sia soggetta a limitazione temporale o per categoria di veicoli, come da apposita segnaletica, qualora la sosta si protragga oltre il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa o sia effettuata mediante veicoli di categoria non autorizzata, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 3, è applicata la sanzione prevista dall’art. 7, c. 15 C.d.S.
3. In tutte le aree di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il versamento della tariffa prevista può essere “regolarizzato” mediante:
a) - il pagamento, nel caso in cui la “regolarizzazione” avvenga entro il giorno in cui è avvenuto l’accertamento della violazione, della differenza tra l’importo corrisposto e l’importo dovuto,calcolato tra l’orario di scadenza del titolo abilitativo della sosta esposto e l’orario di effettivo pagamento per “regolarizzazione” arrotondato in eccesso all’euro, nonchè il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la“regolarizzazione” e comunque non superiore al doppio della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto.
b) - il pagamento, nel caso la “regolarizzazione” avvenga entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’accertamento della violazione, della differenza tra l’importo corrisposto e l’importo dovuto, calcolato tra l’orario di scadenza del titolo di sosta esposto e l’orario di termine giornaliero dell’obbligo di pagamento, arrotondato in eccesso all’euro, nonchè il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la“regolarizzazione” e comunque non superiore al doppio della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto.
Il pagamento di quanto dovuto per la “regolarizzazione” potrà essere effettuato presso la sede dell’Ufficio della Polizia Municipale sito in via …., ovvero secondo modalità alternative che saranno oggetto di specifica informazione. Dopo le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento della violazione la“regolarizzazione” non è più consentita e si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo.
La “regolarizzazione” è ammessa anche nelle aree a pagamento nelle quali la sosta sia soggetta a limitazione temporale, qualora l'orario di effettivo pagamento per la “regolarizzazione” stessa sia antecedente a quello di scadenza del limite temporale stabilito con ordinanza per quella zona di sosta e avviene mediante il pagamento della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto,calcolato tra l'orario di scadenza del titolo abilitativo della sosta esposto e l'orario di effettivo pagamento per “regolarizzazione”, arrotondando in eccesso all'euro, nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell'art. 132 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la“regolarizzazione” e comunque non superiore al doppio della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto.
La mancata “regolarizzazione” comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 15C.d.S. come indicato dal comma 2 del presente articolo.
Il pagamento di quanto dovuto per la “regolarizzazione” potrà essere effettuato presso la sede dell'Ufficio della polizia municipale, ovvero secondo modalità alternative che saranno oggetto di specifica informazione da parte del concessionario.
4. Qualora la sosta all’interno degli spazi assoggettati al presente regolamento avvenga esponendo un abbonamento scaduto, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Per le singole fattispecie di violazioni non espressamente previste dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada.
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