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Cronaca Redazione 04 giugno 2018 11:02 Circa 2 minuti per leggerlo stampa
MARIGLIANO - Entro il 16 giugno 2018 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.MU.) dovuta per l’anno d’imposta 2018, che deve essere pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell’anno 2017.
Lo rende noto il Comune di Marigliano. Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili che sono presenti sul territorio comunale. Soggetti passivi sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione: coniuge superstite, coniuge assegnatario della casa coniugale , enfiteusi o superficie sull’immobile
Gli immobili soggetti all’imposta sono tutti quelli posseduti, ovvero fabbricati, aree fabbricabili, terreni. Si ricorda che l’imposta non si applica:
- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti anagraficamente;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP).
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