28/03/2024
(161 utenti online)
Cronaca Nicola Riccio 07 aprile 2016 16:58 Circa 2 minuti per leggerlo stampa
""Scrivete a " rubricalegale@marigliano.net " per i vostri dubbi giuridici. Il servizio offerto ai lettori è frutto della collaborazione tra la redazione di Marigliano.net e l’avv. Olga Izzo del Foro di Nola""
Ecco la risposta del nostro consulente , l’avv. Olga Izzo: "Salve Sig. Giulio, Le riporto un caso che può essere utile , relativo alla decisione della Corte di Appello di Firenze del 29.08.2007 che può certamente definirsi “storica”, in quanto costituisce la prima applicazione giurisprudenziale dell’art. 709 ter c.p.c., introdotta dalla legge sull’affido condiviso. La norma introdotta nel corpus normativo processuale dalla legge n. 54/2006 prevede che il giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, possa modificare i provvedimenti in vigore nonché:
-ammonire il genitore inadempiente;
-disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
-disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro;
-condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Questa sentenza, benché comportasse tra le richieste una variazione anche degli incontri ecc, è' stata importante sia per i risvolti penalistici della vicenda in quanto la madre di quel caso fu addirittura condannata al risarcimento del danno ( vi consiglio di cercarla in rete) sia dal punto di vista della "prevenzione "in quanto in molti casi la madre che viola i provvedimenti giudiziali di regolamentazione delle frequentazioni paterne è afflitta da un disturbo comportamentale noto in psicologia come “sindrome della ex moglie”.
Lo stadio iniziale è caratterizzato da depressione, disistima, cui segue una reazione di rancore nei confronti dell’ex coniuge e di vendetta realizzata attraverso la strumentalizzazione del minore. Ovviamente tale circostanza non ricorre sempre, ma può capitare come nel caso della sentenza che a fronte di Ctu richieste dal giudice venga fuori anche questo dato psicologico del genitore diciamo così " dispettoso".
A meno che certo nel corso dell'istruttoria non emergano gravi motivi per i quali uno dei due genitori dubita delle capacità dell'ex coniuge/ compagno. Le consiglio pertanto un consulto approfondito con un legale di fiducia per decidere come affrontare il ricorso in appello, alla luce della ovvia possibilità di esperire tale rimedio!".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright MARIGLIANO.net
Commenti