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Cronaca Redazione 13 novembre 2014 23:17 Circa 8 minuti per leggerlo stampa
In Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto convertito in legge
COMIZIANO - Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11 novembre 2014 la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (c.d. Decreto Sblocca Italia).
Contestualmente è stato pubblicato il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la suddetta legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.
Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero della giustizia al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia dei singoli atti legislativi.
Le nuove norme entrano in vigore a partire dal 12 novembre 2014.
BREVE EXCURSUS SULLE NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI.
In materia di edilizia, numerose sono le novità contenute nel testo definitivo che introduce significative modifiche e integrazioni al Testo Unico dell’edilizia (Dpr n. 380 del 6 giugno 2001).
Ecco tutte le novità in sintesi:
Infrastrutture digitali dei nuovi edifici
Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio e con un punto di accesso, per poter beneficiare dell'etichetta di “edificio predisposto alla banda larga”.
Manutenzione straordinaria e volumetria complessiva degli edifici
Gli interventi di manutenzione straordinaria non dovranno alterare la volumetria complessiva degli edifici (non più i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari) e comprenderanno gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.
Semplificazioni
Modifiche interne ai fabbricati d’impresa senza titolo abilitativo a condizione che non riguardino le parti strutturali.
Interventi conservativi sugli edifici esistenti, riqualificazione delle aree e compensazione in alternativa all'espropriazione.
Installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW senza titolo abilitativo.
Comunicazione di inizio dei lavori per alcune tipologie di interventi valida per l’aggiornamento dei dati catastali.
Permesso di costruire
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente saranno subordinati a permesso di costruire solo se comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti e non più un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici.
Permesso di costruire convenzionato
Quando le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte in modo semplificato, sarà consentito il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
Sanzioni per interventi senza il permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali
Per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire o che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra 2.000 e 20.000 euro.
Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in sostituzione della Denuncia di inizio attività (Dia)
Potranno essere realizzati mediante Scia e non più Dia gli interventi conformi agli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, non riconducibili agli interventi elencati agli artt. 6 e 10 T.U. edilizia, e alcune tipologie di varianti a permessi di costruire.
Oneri di urbanizzazione
Le tabelle parametriche regionali per classi di comuni finalizzate a stabilire gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno relazionarsi anche a nuovi parametri per incentivare la ristrutturazione edilizia.
Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
Regolamento unico edilizio
Il Governo, le regioni e le autonomie locali adotteranno uno schema di regolamento edilizio-tipo, allo scopo di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione con modificazioni del decreto-legge “Sblocca Italia” . Le novità per i lavori pubblici: Nuove deroghe al Codice dei contratti.
Nell’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2012 rubricato “Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM” viene introdotta una nuova definizione di “estrema urgenza” come “la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato” che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica ed alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Nelle situazioni sopra elencate per le quali basterà una semplice “ricognizione da parte dell'Ente interessato”, che certifichi le condizioni di “estrema urgenza” per applicare il comma 2 del citato articolo 9 del decreto-legge n.133/2014 (oggi convertito in legge dello Stato) con cui vengono introdotte le seguenti deroghe al Codice dei contratti:
• per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro 5.186.000 per lavori ed Euro 207.000 per forniture e servizi) non sarà più obbligatorio sospendere la stipula del contratto in caso di ricorso al TAR in qunato non sono più applicabili i commi 10 e 10 ter dell'articolo 11 del Codice dei contratti;
• i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei contratti, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) (appalti integrati), a prescindere dall’importo dei contratti, vengono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante stesso (art. 9, co. 2, lett. b) d.l. n. 133/2014);
• i termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte di cui al comma 6 dell'articolo 122 ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV ed agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) (appalti integrati),sono dimezzati (art. 9, co. 2, lett. c) d.l. n. 133/2014);
• i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro 5.186.000 per lavori ed Euro 207.000 per forniture e servizi) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori così affidati e relativi alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30 % dell'importo della medesima categoria (art. 9, co. 2, lett. d) d.l. n. 133/2014);
• per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (art. 9, co. 2, lett. e) d.l. n. 133/2014);
In pratica con una semplice ricognizione da parte dell’Ente appaltante che certifichi come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
• alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente,
• alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio,
• all'adeguamento alla normativa antisismica ed alla tutela ambientale e del patrimonio culturale
potranno essere utilizzate tutte le deroghe al Codice dei contratti indicate precedentemente.
Alle precedenti deroghe se ne aggiunge, poi, quella contenuta nel comma 4 dell’articolo 7 del citato più volte citato d.l. n. 133/2014 con cui, per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, i Presidenti delle Regioni possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, anche di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica.
APPENA PUBBLICATO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, incassa già la prima correzione. Nella stessa edizione della Gazzetta è stato infatti pubblicato il decreto legge n.165/2014 approvato dal Governo lunedì 10 novembre. Il decreto si è reso necessario per dare copertura alla misura prevista dall'articolo 34, comma 7, che prevede l'esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dagli enti locali per la bonifica dei siti inquinati. Con la modifica operata viene eliminata la possibilità di escludere dal patto le spese sostenute. E viene limitato anche il campo di azione. Non vengono più incluse le opere di bonifica, ma solo gli interventi relativi a sicurezza, manutenzione di impianti e infrastrutture, opere lineari di interesse pubblico. Un'altra modifica operata dal dl 165/2014 riguarda l'articolo 8 del decreto. In questo caso la precisazione riguarda il fatto che i fondi, stanziati dal Dl 39/2009 (articolo 1, comma 1) e ancora disponibili per la ricostruzione post terremoto in Abruzzo sono destinati unicamente ai fini di finanziare l'assistenza abitativa alle popolazioni colpite dal sisma del 2009 (articolo 4, comma 8-ter) e non a copertura di tutti gli interventi dell'articolo 4.
Franco Giuseppe Nappi
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