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Cronaca Redazione 22 ottobre 2014 22:39 Circa 7 minuti per leggerlo stampa
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nomina di componenti esterni alla Stazione appaltante, ecco come e quando è possibile.
Nomina e competenze. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’amministrazione procede alla nomina dei commissari ed alla costituzione della commissione. La ratio di tale principio è quella di garantire l’imparzialità dei commissari e la trasparenza delle procedure di gara, per cui ha carattere tassativo e non ammette deroghe di sorta. Il TAR Piemonte con sentenza n. 626/2011, richiamando il Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784, ha ricordato che qualora la nomina della commissione giudicatrice avvenga anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’intera procedura sarà viziata.
La nomina della commissione è stata ritenuta appartenere alla competenza dei dirigenti ai sensi dell’art. 107 del Tuel, in quanto destinatari di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo, tra cui la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso. Tale assunto trova conferma nell’art. 84 del Codice che attribuisce la nomina “all’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto aggiudicatario”.
I componenti la commissione, come recita l’art. 84 del Codice devono essere in possesso di “adeguate professionalità” e quindi competenti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto, dovendo essere in grado di effettuare idonee valutazioni in relazione all’oggetto dell’appalto. Ne consegue, che una illegittima composizione della commissione in quanto mancante della specifica qualificazione professionale, rende invalida, travolgendola, l’intera procedura di gara. L’art. 84 del Codice disciplina distintamente la posizione del Presidente da quella degli altri componenti della commissione di gara; in particolare il presidente deve essere necessariamente individuato all’interno dell’ente (dirigente o, in via eccezionale, funzionario apicale dell’amministrazione), mentre per gli altri componenti è ammesso, in alternativa, il ricorso a funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici o a professionisti esterni, con ricorso in tale ultimo caso, esclusivamente alle professionalità ivi indicate dal comma 8.
È ammessa la possibilità di nominare commissari esterni, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 84, comma 8, cioè ove ricorrano particolari condizioni e in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità.
L’accertata carenza di organico o di adeguate professionalità presenti all’interno della S.A, di cui all’articolo 84, comma 8, del codice è accertata e certificata dal responsabile del procedimento (RUP), così come disposto dall’art. 120 comma 3 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e solo in seguito ad acclaramento della carenza di professionalità necessarie l’Ente potrà determinarsi alla nomina di soggetti esterni.
La commissione di gara, secondo un orientamento giurisprudenziale costante, costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei suoi componenti, essendovi l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, essenzialmente nella fase in cui la commissione è chiamata a fare scelte discrezionali.
È essenziale alla regolarità e correttezza delle operazioni della commissione la pubblicità delle sedute quale espressione di una regola riconducibile direttamente ai principi generali di imparzialità e buon andamento, ed è rivolta a tutelare esigenze di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano tutta la disciplina dell’evidenza pubblica.
Tale principio è sorretto dalle specifiche disposizioni del Regolamento che all’art. 117 dispone la pubblicità delle sedute di gara; all’art. 119, comma 6 dispone l’apertura in seduta pubblica dei plichi ricevuti dai concorrenti, mentre all’art. 120, comma 2, è prevista la valutazione in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche con assegnazione dei relativi punteggi.
Le diverse posizioni della giurisprudenza in materia di trasparenza delle operazioni di gara con riguardo alla pubblicità delle varie fasi (in un caso apertura delle sole buste contenenti la documentazione e offerta economica, e nell’altro verifica dell’integrità delle buste contenenti le offerte tecniche), sono state risolte dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 13 del 2011. Rileva l’Adunanza che la verifica dell’integrità dei plichi in seduta pubblica, non esaurisce la sua funzione nell’accertamento che non hanno subito manomissioni, ma è preordinata a garantire che il materiale documentale in esso contenuto non subisca alterazioni con conseguenze non facilmente apprezzabili una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi. Pertanto i principi di trasparenza in materia di apertura della busta contenente l’offerta tecnica, devono essere garantiti mediante un riscontro degli atti prodotti dal concorrente, esclusa ogni facoltà degli interessati di prendere visione del contenuto. La garanzia di trasparenza, secondo l’Adunanza “si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta. Il suddetto principio è stato recepito dal legislatore che ha integrato il comma 2 dell’art. 120, disponendo che la commissione, “apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti” (così come introdotto dall’art. 12 del D.L. n. 52/2012).
Le operazioni di gara devono svolgersi secondo un principio di continuità, concentrandole in una sola seduta con il fine di evitare possibili interferenze esterne ed assicurare l’indipendenza di giudizio dei commissari. Tuttavia tale principio può venire meno in presenza di situazioni che impediscano l’espletamento delle operazioni in unica seduta, come nel caso di particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l’elevato numero delle offerte da giudicare.
La commissione di gara è organo temporaneo e straordinario dell’amministrazione aggiudicatrice, con compiti essenzialmente tecnici, e la cui attività acquisisce rilevanza esterna in quanto recepita ed approvata dai competenti organi dell’amministrazione. La sua funzione si esaurisce con l’approvazione del proprio operato da parte dell’amministrazione ( o organo competente) e quindi con il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Fino a tale fase la commissione può riesaminare il proprio operato nell’esercizio del potere di autotutela, anche riaprendo il procedimento per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi (vedi sentenze C.d.S. n. 7042/2009, n. 1628/2011, etc.).
Infine riguardo al responsabile del procedimento (RUP), lo stesso ai sensi del codice e del regolamento, deve avere le seguenti caratteristiche che, sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti tre:
• deve essere un tecnico di in possesso di “titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per cui è nominato”;
• deve essere unico per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dell’opera;
• per le Amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
Conclusioni.
Il presente lavoro ha cercato di mettere in evidenza i principali adempimenti per un corretto espletamento della gara: tutto ciò, nella speranza di rendere più chiaro solo un piccolo aspetto del complicato mondo della contrattualistica pubblica.
Infatti, avere conoscenza delle occasioni e delle caratteristiche del sistema degli adempimenti della stazione appaltante è fondamentale per il buon esito della procedura di gara e per il successivo raggiungimento dell’oggetto contrattuale.
Di certo, il panorama offerto dal legislatore è dominato dalla montagna della burocrazia e degli adempimenti cavillosi e, spesso, inutili. Occorre, pertanto, una produzione normativa snella, seria e completa, che non confonde gli addetti ai lavori, ma soprattutto occorre una formazione adeguata dei pubblici dipendenti che devono applicare le norme, in modo conforme ed appropriato, senza subire alcuna influenza esterna, che porta alla violazione dei principi dell’imparzialità e del buon andamento cui sono tenuti e, possibilmente, rendere veloci i procedimenti di gara, senza creare eventuali ostacoli o stratagemmi, che a volte, credo sono proprio voluti (basta leggere gli atti e/o documenti di gare dei vari Enti, che vengono pubblicati) e bloccano o rallentano in modo smisurato gli affidamenti (ultimo esempio eclatante: l’Alluvione di Genova).
Franco Giuseppe Nappi
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