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Cronaca Redazione 08 maggio 2012 23:08 Circa 4 minuti per leggerlo stampa
Tributo Consorzio di Bonifica bacino inferiore del Volturno.
MARIGLIANELLA - Il sottoscritto dal 2007 sta conducendo una battaglia contro il vessatorio tributo del Consorzio di Bonifica, a tutt’oggi i ricorsi presentati sono stati favorevoli ai cittadini al 100% .
Nel corso di questi anni la problematica è stata sviscerata sotto ogni aspetto e , per amore dell’arte, devo dire che non corrisponde a realtà la circostanza che:” …che la tassa è dovuta solo per i terreni agricolo ubicati fuori dal perimetro urbano”.
Prima di dare una risposta prettamente giuridica alla questione in esame, devo precisare al gentile cittadino che legge, che il sottoscritto, unitamente al proprio Capogruppo, Dott.ssa Concetta Mattiello, in data 02/09/2011 protocollo N° 10088, inoltrava al Comune di Mariglianella un mozione avente il seguente oggetto: mozione consiliare inerente la zonizzazione della rete idrica e fognaria del Comune con perimetrazione urbana dagli Immobili da escludere dai ruoli dei Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 della Legge Regionale della Campania n. 15 del 2002 e successive modiche ed integrazioni. ed integrazioni.
A tutt’oggi l’Amministrazione Comunale, nonostante i continui solleciti, non ha ritenuto di rifare una vecchia perimetrazione risalente al 1971, inefficacia ai fini del giudizio, in quanto vecchia e non corrispondente all’attualità
Rilevato che l’indifeso cittadino non può contare sull’aiuto dell’Amministrazione Comunale, cosa può fare per non pagare.
Purtroppo deve fare ricorso alla Commissione Tributaria e l’illegittimità del Tributo si appalesa per motivi molto semplici :
a) il territorio di Mariglianella, come quelli viciniori, pur facente parte del comprensorio del Consorzio di bonifica, non rientrano nel perimetro di contribuenza;
b) l’immobile deve ricevere un beneficio specifico e diretto, per cui il beneficio non può assolutamente essere generico;
c) l’art. 14 ( tariffa del servizio fognatura e depurazione ) della legge della Stato 05/01/1994, N° 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche prevede al comma 2: “ gli utenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
Quanto sopra riportato non è frutto della fantasia del sottoscritto ma trova riscontro oggettivo nella sentenza N° 175/7/2010 della Commissione Tributaria Regionale Settima Sezione, ove è dato leggere, tra l’altro: Da tali testuali ed inequivocabili disposizioni deriva che l’edificio, qualora sia stato assoggettato alla tasso per lo scarico in pubblica fognatura ( a titolo di recapito e/o di depurazione delle acque reflue), non è assoggettabile anche al contributo di bonifica.
La ratio della previsione mira ad impedire una duplicazione di imposizione per lo stesso presupposto; essa risiede nel rilievo che il contribuente per lo scarico in pubblica fognatura è obbligato al versamento della relativa tassa o tariffa all’Ente locale, mentre l’utilizzatore delle strutture e dei canali del Consorzio di Bonifica è l’Ente Locale o altro soggetto gestore del servizio idrico integrato, sicchè è tale Ente o soggetto ad essere onerato del Contributo ( del cui peso economico esso si affranca ponendo a carico dei singoli contribuenti la tassa per la raccolta delle acque nelle pubbliche fognature e per le attività di depurazione).
Da quanto sopra emerge che la tassa per il Consorzio di Bonifica per i cittadini Mariglianella, come per i cittadini dei Comuni Viciniori, è illegittima perché gode del Servizio Idrico Integrato gestito dalla GORI e le somme sono percepite dalla Soc. GORI
Sarebbe stato illegittima anche con la perimetrazione del centro urbano, ma allo stato attuale, (ringraziando gi Amministratori locali che operano sempre nell’interesse dei cittadini sic,) il nostro territorio non può godere di questa ulteriore illegittimità.
Relativamente al perimetro di contribuenza, al fine di escludere anche i terreni al di fuori del perimetro urbano, si precisa quanto segue: “ il perimetro di contribuenza di un Consorzio di Bonifica non coincide con il comprensorio di bonifica di attività del Consorzio, considerando soltanto in quell’area, posta all’interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta aa contribuenza proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.
La delimitazione del perimetro di contribuenza è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica. La presunzione di beneficio, con conseguente inversione dell’onere della prova, non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto quelli inclusi nel perimetro e non l’intero comprensorio” . ( Cass. Sez. Tributaria n. 4513/2009 ).
Questi, in modo molto sintetico, i motivi di impugnazione della ingiunzione fiscale che in questi giorni la GEFIL, sta notificando ai cittadini del nostro territorio. Si precisa, inoltre, che a tutt’oggi la Commissione Tributaria di Caserta ritiene inammissibile la Class action per i ricorsi tributari.
Avv. Antonio Iossa
Consigliere comunale Mariglianella
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