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Cronaca Redazione 05 aprile 2009 21:49 Circa 5 minuti per leggerlo stampa
Sono quattro! E occorre aggiungere: per ora!... Con la sentenza n° 1696/2009, il Tar dà ancora ragione ai cittadini che si sono visti prima concedere, poi revocare un permesso a costruire dal nostro Comune. Stavolta al Tar non si è nemmeno dovuto dimostrare la presunta mancanza di conformità di alcune opere al permesso a costruire. Abusi ravvisati dagli Accertatori quando le opere erano ancora in corso, senza che i direttori dei lavori avessero ancora siglato la certificazione di ultimazione dei lavori.
Talvolta, abusi contestati al committente senza tenere conto delle spiegazioni dei tecnici ritenuti architetti solo di un assurdo, presunto, disegno criminoso. Non importava se mancasse ancora il pavimento: laltezza era difforme ai grafici autorizzati! Meno importava se un vano doveva ancora consentire il transito delle carriole: sul grafico era segnato come finestra, quindi il cantiere era difforme! Non poteva importare dè meno, come dicono a Roma, se un solaio fosse in legno lamellare: lo spessore del graticcio portante ha sì dei vuoti (gli stessi di quelli che, nei solai in latero-cemento, sono riempiti da pignatte di alleggerimento) che stavolta però, costituiscono altezza utile maggiore, quindi: difforme!
Per cui il cantiere va sequestrato!! E così via Già con la sentenza è la n° 4525/2008, il Tar aveva consigliato al Comune di Marigliano di lasciare almeno ultimare il lavoro dei tecnici; tanto, alla fine, poteva intervenire quando voleva: a seguito di sopralluogo..sono state riscontrate..alcune difformità rispetto al titolo edilizio consistenti nella variazione delle altezze (quella minima da ml. 2,00 a ml. 2,05, quella massima da ml. 2,70 a ml. 2,75) ..omissis ..in quanto la ricorrente contesta la sussistenza della detta difformità, allegando il verbale di sequestro preventivo..(e la relazione del direttore dei lavori. N.d.r.).., e aveva accolto il ricorso di una concittadina facendo peraltro espressamente salva la podestà del Comune, A LAVORI ULTIMATI, di verificare leffettiva conformita dei lavori al titolo edilizio.
Con la sentenza n° 1696/2009, il Tar Campania, ammesso che vi fossero veramente delle difformità rispetto al permesso a costruire, è stato ancora è ancora più esplicito: ..linosservanza delle prescrizioni del permesso a costruire omissis..non può determinare lillegittimità ab origine del permesso oppure il venir meno dei presupposti essenziali per il suo rilascio e dunque, lannullamento o la revoca desso a titolo sanzionatorio.
A pagina 5 vale la pena di leggere un altro passo (rammento che si presume siano state realizzate talune difformità rispetto al permesso concesso): ..In altri termini, nel caso di specie lAmministrazione comunale ha annullato lintero permesso a costruire e, in coerenza formale con la portata di tale annullamento, ha disposto la demolizione dellintero opus realizzato al livello sottotetto, sebbene non risultino vizi originari del titolo edilizio, il quale intrinsecamente non risulta contrastante con la normativa urbanistica vigente, non avendo lAmministrazione in parte segnalato o registrato alcuna difformità. Vi sottolineo un passo: sebbene non risultino vizi originari del titolo edilizio, il quale intrinsecamente non risulta contrastante con la normativa urbanistica vigente .
Poiché ci sono le elezioni alle porte, fugo a priori un dubbio: non scrivo perché voglio fare politica! Tutta colpa di un caro amico che sudava destate (la moglie gli diceva: Oipè fa caldo!) ed aveva freddo dinverno a causa di quello che era il lastrico a cielo delle sue stanze da letto. Ora, io vorrei che gli Accertatori si compenetrassero: quanto costano tutti questi ricorsi al Tar a noi e ai nostri concittadini? Vorrei che Anita Capasso, alla luce della verità che sta emergendo, rivedesse il suo articolo apparso su Il Mattino di qualche mese fa, ove, senza fronzoli, a partire dal titolo a caratteri cubitali, in sostanza, sparava a zero sui tecnici di Marigliano. Già, Marigliano: Città che lei elevava al rango dei noti abusi di Casalnuovo.
Le chiedo di scrivere (e sento che lo farà) anche di questa faccia della vicenda (quella del Tar, per interderci), per par condicio e per amore e verità di cronaca! Chiudo facendo il punto della questione:
a) Chi ha partorito il decaduto art. 25 delle norme di attuazione della variante, larch. Pasquale Miano, è stato incaricato, per ben due volte, dallo stesso Comune di Marigliano di interpretare se stesso e ha detto che si potevano realizzare i sottotetti non abitabili (era lunica cosa legale che le gravi colpe di chi ci ha amministrato ci consentiva di fare!), ovviamente coi distinguo;
b) Con Lui lo aveva affermato un noto legale del Foro di Nola, alluopo incaricato dal Nostro Comune;
c) Il Consiglio Comunale di Marigliano ha preso atto e fatto proprio il parere commissionato al prof. De Vita, il quale ha affermato che nelle zone RN2 e RN3 i sottotetti non abitabili si potevano realizzare (cercate la sentenza nel sito);
d) Ad oggi, non è stato ancora possibile leggere il parere tecnico del Consulente della Procura di Nola (ci sarà stato un consulente tecnico?!) e non si sa se, allepoca delle indagini preliminari, gli sia stato somministrato quello di Chi ha scritto lart. 25, per il quale NON cè alcun reato;
e) Il Comitato Spontaneo per i Sottotetti ha fatto pervenire al dott. Mancuso copia del parere dellarch. Miano e del parere del prof. De Vita, nonché una richiesta di quello che si potrebbe definire un supplemento di perizia, per amore di verità. Ad oggi si attende una risposta in tal senso;
f) Il sub-commissario My ha ricevuto le foto dei danni che le acque pluvie stanno arrecando agli ambienti sottostanti i cantieri sequestrati;
g) Il Tar Campania, in un passo di sentenza, ha affermato ..sebbene non risultino vizi originari del titolo edilizio, il quale intrinsecamente non risulta contrastante con la normativa urbanistica vigente...
Che domenica!
.Meno male che il Napoli non ha perso a Genova!
Nino Serpico architetto.
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