Cronaca
Redazione
11 aprile 2008 01:01
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NINO SERPICO: MA CHE FINE HA FATTO LA "VARIANTE PONTE"?
DAL 17 MARZO 2007 SI POSSONO REALIZZARE I SOTTOTETTI A MARIGLIANO?
Il Comune tace al riguardo delle osservazioni alla "Variante Ponte" adottata con deliberazione di Giunta Municipale n°84 del 27.07.'07. I programmi dei politici sono stracolmi di promesse, mentre noi attendiamo i fatti. Ci è stato rifilato il sito di stoccaggio e contemporaneamente, si è spenta l'attenzione sulle sorti urbanistiche della nostra città martoriata, assurta alla cronaca per essere uno dei vertici del "triangolo della morte", per essere diventata la discarica delle "balle" della Campania, per essere diventata la città a più alto tasso di abusivismo edilizio, con la vicenda sottotetti. La Procura di Nola fa sentire il fiato sul collo di nostri concittadini e di tecnici che si son visti prima concedere, poi ritirare un permesso a costruire.
Ieri mi chiede un appuntamento una giovane collega. La ricevo mentre, quasi in lacrime, mi mostra il decreto di citazione a giudizio per avere progettato un sottotetto nell'interesse della mamma: era il suo primo progetto da architetto abilitato. In un provvedimento il Pubblico Ministero indica come PARTE OFFESA il SINDACO del COMUNE di MARIGLIANO. Sì, avete letto bene: il nostro sindaco è persona offesa! Siamo senza norme da quando è scaduto il programma di fabbricazione ed è stato affidato il primo incarico per il Prg: correva l'anno 1984! Stavolta, poteva (potrebbe ancora) essere la volta buona.
Per fortuna la Sovrintendenza deve "mettere lo zampino" nel PTCP; quindi ci sono i margini per approvare la nostra Variante ponte. Ma occorre fare presto! Purtroppo, oggi fa più comodo non avere norme certe per avvalersi della "CONFERENZA DEI SERVIZI": intorno ad un tavolo metti a sedere "il Comune", "la Provincia", il maggiore numero possibile di funzionari di questo o di quell'altro Ente e si approva IN DEROGA, scaricando e diluendo le responsabilità … Uno strumento urbanistico ha uno scopo semplice, in fondo: questo è il nucleo antico generatore, qui metto le residenze, lì delocalizzo le industrie… Già , è se proprio questo desse fastidio a qualche influente imprenditore locale? Allora ti spieghi da solo il perché di tante parcelle e ti tanto lavoro per.. non avere un piano. Nessuno ha pensato di fare un esposto alla Corte dei Conti? Qualcuno, si!
Ma torniamo ai sottotetti. Se siamo senza norme, se siamo tornati alla situazione urbanistica del 1990, due sono le cose: o la Procura indaga anche sui sottotetti realizzati dal 1990 al 20.5.2002, oppure, dal 17 marzo 2008, a Marigliano, atteso che il famoso art. 25 delle norme di attuazione della Variante è privo di efficacia, un cittadino può nuovamente chiedere un permesso a costruire un sottottetto! Lancio la palla agli esperti di diritto amministrativo.
Mi perdonerete se mi inoltro, di qui in poi, in aspetti più squisitamente tecnici.
DELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 25 DA PARTE DI CHI LO FORMULATO: IL PROGETTISTA DELLA VARIANTE AL P.R.G.
Non si può fare luce sulla vicenda senza fare una distinzione tra Camera D'Aria, Sottotetto non Abitabile e Sottotetto Abitabile:
-Sul "Sottotetto Abitabile" c'è una chiara legge: la L.R. n° 15 del 28.11.'00 (Allegato 15);
-la "Camera d'Aria", stando al progettista della variante al P.r.g. prof. Miano Pasquale, può avere una altezza minima pari a cm 50 ed una massima di 2.40 (art.25 norme di attuazione);
-il medesimo progettista della variante al P.r.g. prof. Miano Pasquale, nel proprio parere assunto al protocollo n° 7867 del 13 marzo 2007 afferma: "l'art. 25 non vieta la realizzazione dei sottotetti non abitabili, essendo tale intervento elencato all'art. 3 delle Norme tra quelle ammissibili, in quanto non comportante incremento di volumetria residenziale" (pag. 3, ultimo capoverso).
Lo aveva già asserito, unitamente all'avv. Biancardi nei precedenti pareri assunti al Protocollo generale del Comune di Marigliano il 18/03/2004 (prot. n° 7789) e del 19/04/2004 (prot. n° 10686).
Ciò lascia desumere che lo stesso autore dell'art. 25 delle Norme di Attuazione della Variante al P.r.g., oggetto di imputazione, è dell'avviso che non costituisca atto illegittimo la richiesta di Permesso a Costruire un sottotetto non abitabile. Né sarebbe illegittimo secondo la normativa vigente in ciascuna delle Regioni italiane che aggiunge confusione a confusione sulle altezze. A ciò si aggiunga il contenuto della Delibera di G.M. del Comune di Marigliano n° 78/2004.
I permessi revocati sono stati oggetto di un regolare iter amministrativo, di un regolare vaglio da parte di Personale Preposto altamente specializzato.
DELL'URBANISTICA A MARIGLIANO
Si ritiene sia fondamentale trattare, sia pur sommariamente, la situazione urbanistica mariglianese, proprio in relazione al progetto oggetto di causa:
IL REGOLAMENTO EDILIZIO
I. Il Comune di Marigliano è dotato di un Regolamento Edilizio approvato nel 1971, ove, a pag. 41, all'art. 36, per i "Piani Sottotetto" fissa in mt 2.80 e mt 2.30 le altezze media utile e minima rispettivamente, affinchè lo stesso possa essere abitabile. Sono 37 anni che a Marigliano vige la medesima norma sui sottotetti. La Stessa Sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano è dotata di un sottotetto;
II. Dai parere a firma dell'avv. Geremia Biancardi e dello Stesso progettista della Variante al P.r.g., assunti al Protocollo generale del Comune di Marigliano il 18/03/2004 (prot.n° 7789) e del 19/04/2004 (prot. n° 10686), si legge: "..Da tutto quanto sopra riportato risulta evidente che il regolamento edilizio allo stato vigente nel Comune di Marigliano è quello approvato nel 1971. Del resto il regolamento edilizio adottato con deliberazione commissariale n° 55 del 2002, per quanto comunicatoci dal Comune di Marigliano non risulta neanche trasmesso alla Provincia per l'approvazione, così come quello adottato da ultimo dal Consiglio comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 29 dicembre 2003….";
III. Come affermato, il medesimo progettista della variante al P.r.g. prof. Miano Pasquale, nel proprio parere assunto al protocollo n° 7867 del 13 marzo 2007 afferma: "l'art. 25 non vieta la realizzazione dei sottotetti non abitabili, essendo tale intervento elencato all'art. 3 delle Norme tra quelle ammissibili, in quanto non comportante incremento di volumetria residenziale" (pag. 3, ultimo capoverso).
IV. Dal 17 marzo 2008 l'art. 25, che è alla base del procedimento penale, è decaduto e privo di efficacia dopo due adozioni e sei anni di mancato completamento dell'iter di approvazione della Variante al Prg.
LO STRUMENTO URBANISTICO
V. E' da prima del 1984 che le sorti di Marigliano vengono affidate al prof. D'Ambrosio da un Commissario ad Acta;
VI. Il lavoro redatto dal prof. D'Ambrosio è oggetto di una ventennale controversia amministrativa tra gli Enti Comune, Provincia e Regione ;
VII. Il Comune di Marigliano, nella Persona del Commissario Prefettizio pro tempore adotta nel 2002 una Variante di Adeguamento al P.r.g., mai trasmessa alla Provincia di Napoli per la definitiva approvazione;
VIII. Un Nuovo Commissario Prefettizio riadotta la medesima Variante con Delibera Commissariale n° 49 del 17.3.'05. Nemmeno questa volta viene trasmesso alcun atto alla Provincia di Napoli per la definitiva approvazione;
IX. Una Variante riadottata che, essendo stato adottato, nel contempo, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avrebbe dovuta essere "rivisitata" ed avrebbe dovuto necessariamente (ma ciò non fu fatto) fare scattare le norme di salvaguardia;
X. Variante che è inefficace per il Consiglio di Stato (Sentenza n° 64/1996 del 17.04.2002), su ricorso promosso dal Sig. Esposito, difeso dal prof. Avv. Amm. Antonio Palma;
XI. L'Amministrazione Provinciale di Napoli, con nota del 20.07.'05, ha dichiarato l'efficacia del P.r.g. del Comune di Marigliano, tacitamente approvato con decreto sindacale n° 102 del 23.05.'88 con relative NTA, sulla scorta del parere del Consiglio di Stato n° 64/1996 del 17.04.2002, ponendo l'attenzione su un visto di conformità regionale;
XII. Le NTA allegate al P.r.g. del Comune di Marigliano tacitamente approvato con decreto sindacale n° 102 del 23.05.'88 prevedono, all'art. 19 "la realizzazione di una camera d'aria..con altezza massima netta sui fronti ml. 1,50 misurata dal piano del lastrico solare e altezza massima netta al colmo ml.3, ". L'art. 19 della NTA del P.r.g. del 1988, che risulterebbe vigente dall'Amministrazione Provinciale su Sentenza del Consiglio di Stato, contrasta con il già richiamato art. 25 delle NTA della Variante di Adeguamento. Variante che, per l'Amministrazione Provinciale, non avrebbe avuto ragione di essere redatta;
XIII. Con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale del 8.11.'05, il Comune di Marigliano dà nuovo mandato al tecnico redattore della stessa richiamata Variante di redigere una nuova Variante che riparta dallo scenario del P.r.g. redatto nel 1990, dalla stessa rete cinematica, dalle medesime aree destinate ad attrezzature, dal medesimo Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, etc..
XIV. Una Ennesima Variante di Adeguamento al P.R.G. che lo Stesso progettista prof. arch. Miano vede approvarsi dalla Giunta Municipale in data 27.07.'07 con deliberazione n° 84 ed attualmente in corso di esamina delle osservazioni presentate nei termini previsti per legge;
XV. Una terza variante adottata, dunque, che dedica l'art. 44 del Titolo 4 delle Norme di Attuazione ai sottotetti. Norma che risolve il "delitto" ipotizzato dal P.M. ;
Quintali di carte che rimandano al film "I Cento Chiodi" di Olmi, che, come si vede a posteriori, danno luogo a diverse interpretazioni tecnico-legali, comunque in buona fede, non certo, col fine di presunti disegni criminosi.
Al momento, non è dato leggere al sottoscritto il parere del tecnico (ci sarà stato un tecnico Consulente!) della Procura. Costituirebbe atto ingiusto essere giudicato sulla scorta di un parere rilasciato da Altro tecnico, il cui contenuto non è consentito leggere.
Ai fini della conoscenza del Vero, è fondamentale accertare, se furono somministrati i pareri dell'avv. Biancardi e dell'arch. Miano a Chi ha espresso parere tecnico per conto di Codesta ecc.ma Procura; se il Medesimo Consulente ha avuto modo di leggere il secondo e terzo parere resi, in materia di sottotetti, dallo Stesso estensore del medesimo art. 25 delle Norme di Attuazione della Variante al Prg.
Art. 25 che è alla base del processo penale.
Articolo, come già affermato, decaduto e privo di efficacia dal 17 marzo 2008, a causa della mancata approvazione della Variante con relative Norme di Attuazione, dopo sei anni e dopo due adozioni che non hanno visto il completamento dell'iter, non essendo lo strumento adottato trasmesso alla Provincia per la definitiva approvazione.
In conclusione: non si "offenda" signor Sindaco! Approvi la Variante Ponte. In fondo, chiediamo solo di avere norme certe!
Nino Serpico
archiserpico@libero.it
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