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Riforma della legittima difesa: pericolo o un bene?

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Si è parlato molto in questi giorni della nuova legge sulla legittima difesa, uno dei “pezzi forti” del programma leghista: ieri alla Camera c’è stato il voto finale sulla sua riforma, che dovrebbe passare senza difficoltà anche al Senato.

Il disegno di legge si compone di nove articoli con i quali si chiedono pene più severe per i reati che — come nel caso del furto, della rapina, della violazione di domicilio — attentano alla sicurezza
dei cittadini. Ma soprattutto modifica profondamente due articoli del codice penale: l’articolo 52 (sulla legittima difesa) e l’articolo 55 (eccesso colposo).

La nuova riforma mira a concedere una integrale immunità a chi, trovandosi legittimamente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio, dovesse reagire con violenza per respingere una intrusione. L’idea è quella di una tutela automatica, senza alcun passaggio per l’accertamento giudiziario previsto invece allo stato attuale con una verifica che accerti che l’eventuale eccesso di difesa sia stato o meno intenzionale.

All’apparenza sembra un proposito ragionevole, ma è davvero così? Era necessario correggere tale legge?

Diciamo innanzitutto che la legittima difesa si fonda su un principio antico, già riconosciuto dalla giurisprudenza romana: “vim vi repellere licet” (è lecito reagire alla violenza con la violenza), ma questo principio presuppone alcune condizioni elencate dall’articolo 52 del nostro codice penale:

— stato di necessità;

— pericolo attuale: deve esserci cioè una minaccia di lesione incombente, senza scampo, così che reagire all’aggressione sia l’unico mezzo per mettere al riparo il bene minacciato;

— aggressione ingiusta;

— proporzionalità tra difesa e offesa.

Il disegno di legge della Lega si prefigge di agire sull’ultimo requisito (proporzione tra difesa e offesa); lo scopo è introdurre una difesa “sempre legittima”, ammettendo così un generico diritto all’autodifesa privata (di dubbia costituzionalità). Secondo i leghisti la legge precedente non era sufficiente a difendere i cittadini: era necessario modificarla per combattere l’aumento dei furti avvenuto negli ultimi anni e per avvalorare l’idea che ciascuno è padrone in casa sua, e dunque che bisognerebbe consentire l’uso libero delle armi per “reagire” a un reato che avviene in questo ambito.

Ma concedere il diritto di fuoco in casa propria, e dunque incentivare l’aumento del possesso e dell’uso di armi da parte dei privati, aiuterebbe a risolvere il problema sociale dei furti in appartamento? Inoltre, possiamo considerare che l’uccisione di una persona sia un prezzo accettabile da pagare per evitare un furto? E dunque possiamo mettere sullo stesso piano, da un punto di vista ideale, il diritto alla vita e il diritto alla proprietà? O addirittura dobbiamo pensare che comunque questi due diritti siano relativi, cioè variabili, e il loro peso aumenti o diminuisca a seconda di chi lo eserciti o lo perda? (Cioè, ad esempio, che il diritto alla proprietà di un cittadino incensurato è più alto del diritto alla vita di un cittadino che sta commettendo un reato?).

E questo è il pericolo che si cela dietro al nuovo disegno di legge: se la reazione difensiva va considerata sempre legittima — e dunque non punibile — si arriva direttamente alla conseguenza che la difesa di un bene patrimoniale può giustificare la lesione di un bene personale come la vita o l’integrità fisica. Così facendo finiremo col sovvertire brutalmente la gerarchia dei valori recepita dal nostro ordinamento, dato che la vita umana verrebbe a valere meno di una cosa. È il caso di ricordare che la nostra Costituzione all’articolo 2 “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e che persino la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il trattato internazionale sottoscritto dall’Italia nel 1950, stabilisce all’art. 2 che “la morte non è considerata illecita” soltanto “quando è assolutamente imposta dalla necessità di difendersi da una violenza illegittima”.
È concepibile pensare a una autodifesa senza eccessi?

Potremmo dire che con simili innovazioni l’ordinamento concederebbe una specie di «licenza di uccidere», subordinando il diritto alla vita della persona al principio dell’inviolabilità del domicilio (che non dovrebbe valere più della vita umana).

Io non credo, sulla base dei dati sperimentali che si conoscono, che l’aumento delle armi e del diritto di fuoco possa ridurre i furti. In molti Stati dell’America del Nord – dove circa un terzo dei cittadini è armato, e dove è legittimo sparare contro chi viola il proprio domicilio – il numero dei furti è molto superiore (sia in cifra assoluta, naturalmente, ma anche in proporzione) al numero dei furti in Italia; e il numero di omicidi è incomparabilmente superiore. E non credo neppure che sia possibile porre sullo stesso piano vita e proprietà. Né che si possa mettere in discussione lo Stato di diritto, che prevede diritti uguali per tutti i cittadini, a prescindere dalla loro onestà, dai loro meriti o dalle loro colpe. Significherebbe stabilire che lo sviluppo della civiltà e dei suoi principi, che ha reso grande l’Europa e il nostro paese, è un bene secondario e commerciabile, e che può essere sospeso. Io penso che accettare questa possibilità politica equivale ad accettare il rischio della barbarie.

La nuova legge sembra, in conclusione, riportarci indietro negli anni, ai tempi in cui era ammessa una giustizia “fai da te”, che dava maggior importanza alla “roba” piuttosto che alla vita.

Non ho obiezioni a rendere legale l’uso dell’arma contro l’aggressore e contro chi minaccia l’incolumità delle persone. Ma mi pare non del tutto convincente mettere sullo stesso piano il diritto all’incolumità e difesa del patrimonio. Ma può darsi che questo dubbio sia solo frutto dell’influenza fortissima che il cristianesimo ha avuto fino ad ora sulla cultura italiana…